Fitoterapia e omeopatia sono di competenza medica
Niente, di fatto. La sentenza 6 settembre 2007, n. 34200, della Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, non fa altro che ribadire quanto già stabilito da altre sentenze precedenti, ovvero che solo il medico può prescrivere cure omeopatiche e fitoterapiche. La sentenza inoltra annovera tra le discipline di esclusiva competenza dei medici la chiropratica, l’agopuntura, i massaggi terapeutici, l'ipnosi curativa, l'idrologia e persino la psicoterapia.
A chi, non medico, lavora da anni nel settore, tutto questo era già ben chiaro da tempo e rigorosamente rispettato: ai medici la diagnosi, la terapia, il settore sanitario e gli strumenti che la legge a loro riserva (tra cui i medicinali omeopatici), ai naturopati – che si occupano di salutogenesi e non di patogenesi – la cultura della vitalità, il riequilibrio del terreno individuale, il settore delle Discipline Bio-Naturali (DBN) e gli strumenti che la legislazione italiana consente loro di utilizzare.
Naturopati ed erboristi potranno quindi continuare a suggerire prodotti erboristici e fitonutrizionali, che sono classificati non come medicinali ma come integratori alimentari (in vendita in farmacie, erboristerie, negozi di alimentazione biologica e persino in molti supermercati), e non invece i rimedi omeopatici e i farmaci fitoterapici, che già erano vietati.
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